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Esporre la lista dei condomini morosi configura il reato di diffamazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esposizione di un comunicato con le posizioni debitorie e l'elenco dei morosi integra il reato previsto dall'art. 595 c.p., qualora affisso in luogo accessibile a soggetti estranei al condominio.
Nel caso specifico, i nominativi dei morosi erano stati affissi al portone condominiale. La condotta è stata ritenuta diffamatoria perché "non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri".
Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale.
Si distinguono i creditori del condominio dagli estranei: l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.).
Riunione di condominio: delibera illegittima se manca la prova dell'invito a tutti i condomini
L'articolo 1136, comma 6 del codice civile stabilisce che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati convocati regolarmente.
La giurisprudenza considera il vizio dell'omessa convocazione come annullabilità, non nullità della delibera.
L'onere di provare la tempestiva notifica a tutti i condomini ricade sul condominio stesso, non sul singolo contestatore.